Art. 7.
(Comitato tecnico esecutivo).

      1. Presso il DGS è istituito un Comitato tecnico esecutivo (CTE), del quale fanno parte i direttori dell'AISE e dell'AISI, convocato almeno settimanalmente dal direttore esecutivo del Dipartimento che lo presiede. Il direttore esecutivo convoca il CTE quando lo ritiene opportuno e, comunque, almeno una volta al mese, con la partecipazione anche del capo della Polizia, dei comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e del capo del RIS - Difesa. Quando se ne ravvisa l'esigenza e, anche su loro richiesta, il direttore esecutivo può invitare a partecipare alle riunioni anche dirigenti generali di Ministeri e di enti e amministrazioni pubblici anche ad ordinamento autonomo interessati alla ricerca delle informazioni per la sicurezza.
      2. Il CTE:

          a) garantisce lo scambio informativo fra l'AISE e l'AISI e le Forze di polizia, secondo modalità stabilite di concerto tra il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza e i Ministri interessati;

          b) ripartisce operativamente fra l'AISE e l'AISI gli obiettivi previsti dal piano dell'attività;

          c) garantisce lo scambio informativo tra l'AISE e l'AISI e il RIS-Difesa, secondo modalità stabilite di concerto tra il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza

 

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e i Ministri interessati, fermo restando che il RIS-Difesa assolve a compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell'ambito delle Forze armate, ai sensi di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni;

          d) cura secondo le modalità stabilite con regolamento il collegamento con i Ministeri degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'università e della ricerca, nonché con enti e amministrazioni pubblici anche ad ordinamento autonomo interessati alla ricerca delle informazioni sulla sicurezza.